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INVESTIMENTI E LIQUIDITA’” DEL FONDO NUOVO CREDITO PER LE IMPRESE
(FNC-INV-LIQ)

Il Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti (FNC-INV-LIQ) fornisce un sostegno ai destinatari finali, combinato in un’unica operazione ai sensi dell’art. 58 (5) del Reg. (UE) 1060/2021, composto come segue:

  1. strumento finanziario nella forma di riassicurazione a titolo gratuito su garanzia di primo grado concessa dai Consorzi Fidi (Confidi);
  2. un contributo in conto interessi;
  3. un contributo in conto abbattimento costo della garanzia rilasciata da un Confidi Convenzionato;
  4. contributo in conto investimenti a fondo perduto, quale contributo diretto alla spesa.

Lo strumento finanziario nella forma di riassicurazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  1. Percentuale garanzia 1° grado massima:
    • in assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex lege 662/1996 = 80%;
    • in presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex lege 662/1996 = 70%;
  2. Percentuale garanzia fondo regionale in riassicurazione:
    • in assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex lege 662/1996 = 80%;
    • in presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex lege 662/1996 = 10%;
  3. Percentuale di accantonamento del Fondo regionale in riassicurazione: 5% dell’importo nominale della riassicurazione;
  4. Durata massima finanziamento: 96 mesi, comprensivo di pre-ammortamento fino a massimo 12 mesi.

La sovvenzione nella forma di un contributo in c/interessi prevede una riduzione del TAN fino a un massimo:

  • per la fascia INVESTIMENTI: 2,5% (riduzione di 250 pb), con un massimale di € 8.000,00;
  • per la fascia LIQUIDITA’: 2,0% (riduzione di 200 pb), con un massimale di € 3.000,00.

In caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso.

Il contributo si calcola esclusivamente per interessi a tasso fisso, nel rispetto del principio degli aiuti trasparenti (Reg. UE n. 2472/2022, art.5).

Il calcolo del contributo è in linea con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) ed è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

Il contributo in conto abbattimento del costo della garanzia Confidi prevede un rimborso pari allo 0,60% annuo dell’importo nominale della garanzia del Confidi Convenzionato, per un importo massimo di € 4.000,00. Sono esclusi gli altri oneri applicati dai Confidi di I grado, compresi quelli non recuperabili dalle imprese (es. Diritti di Segreteria per richiesta garanzia, etc.).

Il Confidi di I grado deve prevedere delle condizioni economiche pari o migliori rispetto a quelle applicate per operazioni analoghe in termini di riassicurazione pubblica.

In sede di domanda da parte dell’impresa richiedente, dovrà essere indicato l’importo (al lordo dell’IVA solo se non recuperabile a norma della legislazione italiana su tale imposta) dell’investimento che si intende realizzare, tenuto conto anche della quota prevista di circolante nelle due fasce.

All’importo dell’investimento verrà corrisposto:

  1. per la Fascia INVESTIMENTI: un contributo a fondo perduto pari al 20%;
  2. per la Fascia LIQUIDITA’: un contributo a fondo perduto pari al 10%.

Il Progetto di impresa prevede un limite minimo e massimo di intervento e un valore massimo non superabile del contributo in conto capitale a fondo perduto:

L’intensità dell’agevolazione prevista varia in base al valore richiesto per la componente di sostegno al circolante nelle due fasce previste, come da tabella che segue: